Responsabilità del Ristoratore in caso di furto: La Vicenda & La Sentenza

Nel corso di una gita per un pellegrinaggio, alcune signore si sedevano al tavolo dell’hotel per la prima colazione. Dopodiché, allo scopo di approvvigionarsi al buffet, si allontanavano lasciando sulle sedie le rispettive borse, contenenti documenti, denaro e oggetti di valore. Al ritorno, però, non trovavano più nulla.

La Sentenza

Impugnazione del parere di congruità reso dall'Ordine – Bologna Forense

La giurisprudenza di merito e legittimità ha più volte stabilito che detta responsabilità sussiste in capo al ristoratore, solo per le cose del cliente non consegnategli in custodia ma per le quali sia necessario che il cliente si liberi per un miglior godimento della prestazione, ad esempio, il cappotto, la pelliccia, l’ombrello, il cappello, ecc., mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente le altre .

Di seguito la sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Napoli (ex Pozzuoli), dott. Italo Bruno.
“Così decisa in Napoli e depositata in originale il giorno 9 Febbraio 2015”.

La vicenda

Nel corso di una gita per un pellegrinaggio, alcune signore si sedevano al tavolo dell’hotel per la prima colazione. Dopodiché, allo scopo di approvvigionarsi al buffet, si allontanavano lasciando sulle sedie le rispettive borse, contenenti documenti, denaro e oggetti di valore. Al ritorno, però, non trovavano più nulla.

La motivazione

Nella motivazione della sentenza si chiarisce che il comportamento poco accorto di chi abbandona gli oggetti di valore (per es. le borse) in “bella vista” (come nel caso della sedia), senza neanche lasciarli in custodia a qualche amico o al personale del locale, non può ricadere sul ristoratore-albergatore.

REPUBBLICA ITALIANA

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.4195/13 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni per furto in Albergo

T R A

TIZIA, nata a (…) il (…) – c.f. (…);                 ATTRICE

CAIA, nata a (…) il (…) – c.f. (…);                 ATTRICE

res.ti in (…) alla Via (…) N. (…) –elett.te dom.te in (…) alla Via (…) N. (…) presso lo studio dell’avv. SEMPRONIO che le rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione;

E

S.R.L. ZETA, in persona del legale rapp.te protempore, con sede in (…) alla Via (…) n. (…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. MEVIO che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;                CONVENUTA

NONCHE’

NH IPSILON, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) N. (…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) N. (…) presso lo studio dell’avv.ti FILANO e CALPURNIO che la rapp.tano e difendono giusta procura alle liti per Notar Celso Mendez Urena in Madrid n.39730 dell’8/5/13;                                                                   CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per le istanti: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità delle convenute Società, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, in ordine all’evento per cui è causa e, per l’effetto, condannarle, in solido o in via alternativa, al pagamento della somma di € 5.000,00 per ciascuna per tutti i danni patrimoniali e non, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, nonché spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta Srl Zeta: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Società; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.

Per la convenuta NH Ipsilon: dichiarare l’inesistenza della “vocatio in ius” e/o la carenza di legittimazione passiva e, per l’effetto, estromettere la Società dal giudizio; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TIZIA e CAIA, con atto di citazione ritualmente notificato l’1-7/3/13 alla S.R.L. ZETA ed alla N.H. IPSILON, le convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte delle stesse e condannate al pagamento il loro favore della somma di 5.000,00 ciascuna per tutti i danni, patrimoniali e non, riportati durante un viaggio-pellegrinaggio organizzato dalla Srl Zeta, in occasione del quale, mentre consumavano la prima colazione nell’Hotel NH Ipsilon sito in (…), subivano il furto, ad opera di ignoti, delle rispettive borsette contenenti documenti, denaro e oggetti di valore.

Nell’atto di citazione assumevano:

– che, nel mese di luglio del 2010 acquistavano dalla Srl Zeta, un pacchetto turistico “all inclusive” per un viaggio-pellegrinaggio in Spagna;

– che, conformemente al programma, in data 21/9/19, si recavano nella sala ristorante dell’Hotel NH Ipsilon di Madrid per consumare la prima colazione;

– che, allo scopo di approvvigionarsi presso il buffet, si allontanavano dal tavolo lasciando le loro borse, contenenti documenti, denaro e oggetti di valore, sulle sedie;

– che, al ritorno constatavano che le borse erano state trafugate da ignoti;

– che, il furto veniva immediatamente denunciato sia all’albergatore che all’Autorità Spagnola e, successivamente, anche al Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli;

– che, vane sono risultate le richieste di risarcimento danni inoltrate, a mezzo raccomandate a.r., sia al Tour Operator che all’Amministrazione dell’Hotel.

Instauratosi il procedimento, si costituivano entrambe le convenute che, preliminarmente, eccepivano il difetto della “vocatio in ius” e della legittimazione passiva e, nel merito, contestavano la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché ammessi gli interrogatori formali, così come deferiti.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 23/1/15, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione della nullità della “vocatio in ius” eccepita dalla convenuta NH IPSILON.

L’Italia ha firmato con diversi Paesi del mondo Convenzioni in materia di assistenza giudiziaria, proprio al fine di consentire che la notificazione degli atti in materia civile e commerciale, avvenisse in maniera sicura e celere, senza subire le lentezze burocratiche che spesso affliggono le trasmissioni di documenti in ambito internazionale.

L’Italia è legata con la Spagna dalla Convenzione bilatera stipulata a Madrid il 22/5/1973.

Da ultimo, il Regolamento (CE) 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, ha statuito che le norme in esso contenute prevalgono sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968 e sulla Convenzione dell’Aja del 15/11/1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.

Detto Regolamento, all’art. 8 precisa che lo Stato ricevente ha la facoltà di rifiutare l’atto qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle lingue prescritte dalla normativa Comunitaria. Nel caso di Specie, l’atto notificato è redatto nella lingua Inglese, comprensibile al convenuto NH Ipsilon, tant’è che l’ha ritirato e si è costituito sanando l’eventuale nullità della notifica.

La giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che:

– “Il principio, sancito in via generale dall’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.10119 del 2/5/06);

– “Poiché lo scopo della notificazione degli atti di “vocatio in ius” è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto “ex tunc” qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (Cass. Se.3, sentenza n.10495 dell’1/6/04).

Anche le Sezioni Unite hanno precisato che:

– “In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero, la traduzione dell’atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola notificazione diretta a realizzarne l’effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l’effetto che il giudice, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga (come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007).

Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.

Dall’espletata istruttoria è emerso, oltre che dalla prova testimoniale, anche dalle stesse ammissioni delle parti attrici, che le stesse, allo scopo di approvvigionarsi presso il buffet, si allontanavano dal tavolo lasciando incustodite le loro borse, contenenti documenti, denaro e oggetti di valore, sulle sedie; che, al ritorno constatavano che le borse erano state trafugate da ignoti.

Orbene, il comportamento poco accorto delle attrici che, ben potevano lasciare in custodia le loro borse a qualche amico di viaggio o al personale dell’albergo, non può ricadere sull’Albergatore.

E’ pur vero che il codice civile prevede una responsabilità dell’albergatore per l’eventuale sottrazione delle cose portate in albergo (art. 1783), ma lo stesso codice esclude il risarcimento “quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa” (Art. 1785 – Limiti di responsabilità).

Inoltre, l’Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore – statuisce che:

– “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Pertanto, si deve escludere la responsabilità del convenuto NH Ipsilon, in persona del legale rapp.te pro-tempore, per i danni che le attrici avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza che, nel caso di specie, non risulta essere stata adottata, avendo le stesse lasciate incustodite le proprie borsette ed essendosi allontanate da esse, tra l’altro all’interno di una struttura di notevoli dimensioni dove circolavano moltissime persone.

E’ ius receptum che, in caso di furto per le cose portate in albergo, il cliente, se vuol far valere il proprio diritto in giudizio, ha l’onere di provare la responsabilità dell’albergatore.

La giurisprudenza della Cassazione è del parere che:

– “La responsabilità “ex recepto” del ristoratore ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 cod. civ. sussiste per le cose non consegnategli in custodia ma delle quali è opportuno che il cliente si liberi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio: cappotto, cappello, ombrello) mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione il ristoratore non deve quindi rispondere” (cass. Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 04/10/1991).

Anche la responsabilità del “tour operator” va esclusa non avendo, questi, assunto alcuna responsabilità in merito.

In tema di responsabilità del tour operator il punto di riferimento è rappresentato dall’art. art. 46 – Esonero di responsabilità – del D.lgs. 79/2011 (Codice del turismo) – che statuisce:

“Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”.

In definitiva, le attrice non hanno dato la prova dei fatti che costituivano il fondamento del diritto su cui si basava la loro domanda.

La peculiarità della questione trattata e la non conforme giurisprudenza di legittimità, inducono il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

Sentenza non esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIA e CAIA nei confronti della S.R.L. ZETA e della N.H. IPSILON, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

Rigetta la domanda:

Compensa tra le parti le spese del procedimento;

Sentenza non esecutiva.

Così decisa in Napoli e depositata in originale il giorno 9 Febbraio 2015.

Pubblicato da RobertoP.

Roberto Proietti è "il Docente F&B" con molti anni di esperienza alle spalle. Collabora con Scuole Professionali nella Formazione degli Attuali e Futuri Professionisti dell'Accoglienza e dell'Ospitalità. È il fondatore di foodandbeverage2.org e accetta sempre nuovi contatti e condivisioni.

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